Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel
Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari
siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10
aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che
non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad
iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi comunali.