Clicca per ingrandire"... Ed ecco un'ampia conca, circondata di rocce ardite e di coltivazioni ridenti, popolata di opifici, di giardinetti e di ville, nella quale biancheggia e fuma Perosa."
(Edmondo De Amicis, 1884)

"... Ed ecco Perosa, la bella Perosa Argentina, che placida assidesi ne la ridente conca. Il colle la cinge, il monte la guarda ed il sole ognor la vezzeggia, con i suoi raggi d'oro: ed ella s'adorna di ville sedenti nel verde e olezza dai floridi poggi e dà bei giardini."
(Dante Bertetti, 1908)

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RILASCIO CARTA DI INDENTITA' A MINORI DI ANNI 15 Stampa E-mail
Lunedì 30 Maggio 2011 12:17
CARTA_IDENTITA_MINORI_1

L'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia", ha introdotto nuove disposizioni in materia di rilascio di carta d'identità, modificando l'articolo 3 del TULLS, R.D. 773/1931. Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite di età minimo per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato in quindici anni, ed è stabilita una validità temporale diversa di tale documento, a seconda dell'età. 

In particolare è previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni 3 abbia una validità di 3 anni, per i minori di età compresa tra i 3 anni e i 18  abbia validità di anni 5, per gli ultra diciottenni abbia validità di anni 10.

Ai fini del rilascio, per i minori di anni 18, necessitano i seguenti documenti:

  • € 5,42 per diritti da versare direttamente presso l’Ufficio Anagrafe;
  • N. 3 fotografie UGUALI e RECENTI;
  • Firma di assenso sulla domanda di entrambi i genitori per la validità all’espatrio (in caso di affidamento a persona diversa, necessita anche l’assenso di quest’ultima);
  • se trattasi di cittadino non italiano è necessario produrre passaporto o altro documento di riconoscimento o identificazione a mezzo di due fidefacienti;
  • presenza del minore allo sportello;

La carta d'identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni.

Le nuove disposizioni prevedono, tuttavia, che per il minore di anni 14, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori (munito, se del caso, di certificato di nascita con paternità e maternità) o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata dai genitori, convalidata dalla QUESTURA o dal CONSOLATO - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il medesimo minore è affidato.

Per ottenere la dichiarazione della questura sarà necessario richiedere allo sportello il modello di dichiarazione di accompagno per le carte di identità per i minori di anni 14 a cui bisognerà allegare le copie delle carte di identità dei genitori, del minore e degli accompagnatori. Inoltre se la domanda viene presentata direttamente presso la Questura sarà necessario portare la carta di identità del minore in originale.